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Appendice legislativa
Si ritiene oppor tuno ripor tare, sotto forma di
commento e con estrema sintesi, una panora-
mica sulle coordinate legislative utili agli opera-
tori del recupero edilizio e del paesaggio, con
par ticolare riguardo all’ambito cosiddetto “mi-
nore” o “rurale”.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
Il Codice dei beni culturali e paesaggistici ap-
provato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio
2004 ha lo scopo di aggiornare la disciplina della
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e paesaggistico a seguito del cambiamento del
quadro istituzionale, verificatosi con la modifica
del Titolo V della Costituzione, oltre che di at-
tuare, per quanto riguarda la par te relativa ai
beni paesaggistici, i principi e gli obiettivi della
Convenzione europea del paesaggio.
Il Codice contempla nel “patrimonio culturale
nazionale” due tipologie di beni: i beni culturali
e i beni paesaggistici.
Per quanto riguarda le disposizioni inerenti la
tutela del paesaggio, viene individuata una defi-
nizione di paesaggio con riferimento alla Con-
venzione europea.
È stato introdotto il principio di cooperazione
tra le amministrazioni pubbliche nel definire gli
indirizzi e i criteri che attengono alle fondamen-
tali attività rivolte al paesaggio. Par tendo dal
presupposto che la protezione e la valorizza-
zione del paesaggio vengono anzitutto assicu-
rate mediante adeguata pianificazione, è in ogni
caso mantenuta la facoltà alle Regioni e al Mini-
stero di imporre vincoli provvedimentali, pre-
vedendo però che essi vengano corredati da
criteri di gestione.
L’attività pianificatoria regionale, estesa a tutto il
territorio regionale, deve essere ricondotta ai
principi della Convenzione europea; pertanto, le
Regioni che sono già in possesso dei piani pae-
saggistici devono verificare la loro congruenza ai
principi e agli obiettivi fissati dal Codice, ed even-
tualmente procedere ad un loro adeguamento.
Notevole novità è la facoltà attribuita alle Re-
gioni di stipulare con il Ministero accordi per
l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici: at-
tuando tale possibilità, cade la tutela generaliz-
zata delle categorie di beni individuati dalla leg-
ge Galasso, per le quali quindi non sarà più ne-
cessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggi-
stica, in quanto la loro tutela sarà regolamenta-
ta direttamente dai piani paesaggistici.
Per quanto riguarda l’autorizzazione, è da sot-
tolineare che il codice cerca di superare il pro-
blema causato dai continui conflitti amministra-
tivi tra Regioni e Ministero mantenendo l’at-
tuale procedura soltanto il via transitoria fino
all’approvazione d’intesa dei piani paesaggistici.
Successivamente, l’ente che rilascia l’autorizza-
zione dovrà preventivamente inviare alla Soprin-
tendenza la proposta, la quale esprimerà il pro-
prio parere non vincolante. L’autorizzazione sarà
quindi rilasciata dall’ente competente e costi-
tuisce atto distinto e presupposto del titolo
urbanistico legittimante l’intervento. Inoltre, è
prevista l’istituzione a livello locale di Commis-
sioni per il paesaggio che avranno il compito di
esprimere il parere obbligatorio in merito al ri-
lascio delle autorizzazioni paesaggistiche. All’in-
terno delle Commissioni per il paesaggio potrà
essere prevista la partecipazione del Ministero
e, in tal caso, il parere così espresso sostituisce
il parere preventivo della Soprintendenza.
Il Codice dei beni culturali e paesaggistici è in
vigore dall’uno maggio 2004.
Legge 24 dicembre 2003, n. 378
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del-
l’architettura locale
Ha lo scopo principale di salvaguardare e valo-
rizzare tutte le tipologie di architettura rurale
presenti in tutto il territorio nazionale, realizza-
te nel periodo tra il XIII e il XIX secolo, testi-
monianza di una for te e diffusa economia rura-
le che da troppi anni sono abbandonati a se
stessi. L’intervento previsto per il recupero di
edifici caratteristici della campagna italiana in-
teressa le cascine, le masserie, malghe, stazzi,
case coloniche e casali di campagna distribuiti
su tutto il territorio e che necessitano di inter-
venti di manutenzione o restauro.
Le Regioni e le Province autonome competen-
ti, naturalmente nei limiti delle proprie compe-
tenze di pianificazione e programmazione ter-
ritoriale, dovranno individuare i fabbricati e gli
edifici rurali beneficiari dell’intervento, come
individuabili dal decreto ministeriale e con ap-
positi programmi triennali potranno procede-
re al recupero, alla riqualificazione e alla valo-
rizzazione delle caratteristiche costruttive, sto-
riche, architettoniche e ambientali.
I programmi redatti, come detto, per ogni tri-
ennio dovranno contenere specifici criteri, rias-
sumibili qui di seguito:
– definizione degli interventi necessari alla con-
servazione degli elementi tradizionali e delle ca-
ratteristiche storiche, architettoniche e ambien-
tali degli insediamenti agricoli, degli edifici o fab-
bricati rurali tradizionali, al fine di assicurare il
risanamento conservativo e il recupero funzio-
nale, compatibilmente con le esigenze di ristrut-
turazione tecnologica delle aziende agricole;
– previsione di incentivi per la conservazione
dell’originaria destinazione d’uso degli insedia-
menti, degli edifici e dei fabbricati rurali, alla tu-
tela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di
coltivazione tradizionale e all’insediamento di
attività compatibili, dice la norma, con le tradi-
zioni culturali tipiche.
Convenzione europea sul paesaggio
Firenze 20 ottobre 2000
Nell’ottobre del 2000, quasi tutti i Paesi del
Consiglio d’Europa sottoscrissero a Firenze la
Convenzione Europea del Paesaggio; ad oggi,
più di dieci stati europei, tra cui anche l’Italia,
hanno ratificato la Convenzione stessa renden-
dola così operativa.
Si mettevano a punto, sul tema del Paesaggio,
sia riflessioni teoriche che direttive operative
per i paesi firmatari, di grande rilevanza; in ogni
caso i contenuti della convenzione risultano
comunque un contributo estremamente inte-
ressante e for temente innovativo per tutte le
tematiche della disciplina paesaggistica.
Il Paesaggio viene così definito: “Paesaggio: una
par te di territorio, come viene percepita dalla
popolazione, il cui carattere è il risultato di azioni
naturali e/o umane e delle loro interazioni”; tre
sono gli elementi impor tanti da definire: il ca-
rattere dinamico e poIifonico che il paesaggio
assume, insieme con le sue componenti, in un
processo di variazione continua; un carattere
“polisemico” e “poliritmico”, ad un tempo, che
introduce all’idea di “paesaggio come spar tito
spazio/temporale”;
– il carattere di struttura relazionale, che si può
assumere per il paesaggio, andando oltre anche
alle concezioni sistemiche, adottando in tal